Commissione Tributaria Provinciale Di Savona Sez. II sentenza n. 403 del 24 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Compete la detrazione ai fini IRPEF, relativa al sostenimento di spese per risparmio energetico e per il recupero del patrimonio edilizio, anche ove la comunicazione all’ENEA, sia errata in conseguenza della incompletezza del bonifico bancario/postale. Tanto prevalendo il rispetto della finalitą della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dall’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (rif. Circ. n. 43/E del 18.11.2016).

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