(massima n. 1)
Il maggior valore di un terreno ceduto, e sul quale il contribuente abbia raggiunto un accertamento con adesione con l’Ufficio, non può svolgere i suoi effetti anche ai fini delle imposte dirette e della tassazione della maggiore plusvalenza (asseritamente) emergente dalla medesima cessione.In questo senso la novella legislativa recata dall’art. 5 del d.lgs. n. 147/2015, sconosciuta all’Ufficio ratione temporis, ha una valenza meramente confermativa di un principio già acquisito.