(massima n. 1)
Al fine di verificare se l’assegno di mantenimento corrisposto dall’ex marito italiano (ed ivi residente) sia assoggettabile ad imposizione e qualora il percipiente opponga di non essere residente in Italia, la convenzione stipulata con gli Stati Uniti (l. n. 20/2009), volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, fissa una disciplina speciale che si sostituisce a quella generale. La convenzione prevede che gli assegni alimentari per il coniuge siano imponibili solo nello Stato di residenza del ricevente. In caso di doppia residenza, la convenzione stabilisce il criterio di abitazione permanente e - in caso di abitazione permanente in entrambi gli Stati – il soggetto è considerato residente nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).