(massima n. 1)
In caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività, l'inutile decorso del termine assegnato, prima dall'art. 2, 60° comma, L. 662/96 e oggi dall'art. 23 t.u. 380/01, all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di inibizione ad effettuare il previsto intervento edificatorio, non comporta che l'attività del privato, ancorché del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata e quindi andare esente dalle sanzioni previste dall'ordinamento per il caso di sua mancata corrispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi; in particolare, ancorché alla scadenza del termine di legge venga meno il potere della p.a. inibitorio dell'attività, non avendo la Dia di per sé efficacia sanante dell'attività edilizia iniziata dopo il decorso del predetto termine, ma solo effetti abilitanti di una serie di interventi minori liberalizzati, essa non può essere invocata quale motivo ostativo all'esercizio del potere di controllo degli interventi edilizi, compreso il diniego di concessione edilizia.