(massima n. 1)
La dichiarazione di inizio di attività non ha natura provvedimentale, trattandosi al contrario di un atto del privato non impugnabile davanti al giudice amministrativo; ne consegue che l'azione intrapresa dal soggetto che si ritiene leso dall'attività svolta sulla base di tale dichiarazione non è di annullamento, ma di accertamento dell'inesistenza dei presupposti legittimanti la DIA; la sentenza che attesta la mancanza di tali presupposti avrà poi effetti conformativi nei confronti dell'amministrazione, la quale dovrà dare esecuzione al giudicato ordinando l'interruzione dell'attività e la riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato.