(massima n. 1)
In materia di DIA o SCIA ex art. 19 L. 241/1990 l'Amministrazione esercita propri poteri di autotutela non soltanto ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, ossia in caso di sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico, ma anche ai sensi dell'art. 19 essendo riconosciuti poteri di autotutela esecutivo che permettono l'adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivitą ritenuta illegittima e rimozione di eventuali effetti dannosi di essa.