(massima n. 1)
Gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale esclusivamente nel caso nei termini in cui l'Amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, tenendo presente che non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dalla P.A.