(massima n. 1)
L'annullabilità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso è esclusa, giusta disposto dell'art. 1395 c.c., nelle due ipotesi di autorizzazione specifica rilasciata dal rappresentato e di predeterminazione, da parte di questi, del contenuto del contratto, ricorrendo la prima ipotesi tutte le volte in cui il rappresentato stesso autorizzi il rappresentante alla stipula del negozio determinandone gli elementi necessari e sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi, configurandosi, per converso, la seconda qualora il rappresentato, per tutelarsi contro eventuali infedeltà del rappresentante, predetermini il contenuto contrattuale onde la persona dell'altro contraente venga, in definitiva, a risultare indifferente, sì da impedire l'insorgere di ogni possibile conflitto di interessi. La suddetta autorizzazione può, peraltro, legittimamente considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto — e la conseguente annullabilità dell'atto — solo quando sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali — determinazione funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato —, e non anche qualora essa risulti affatto generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita.