(massima n. 1)
La richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, implica rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilitā dell'uno nell'altro. (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternativitā č evidenziata da quelle norme che, regolando la facoltā dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento).