(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione e disposizioni contro la mafia, l'applicazione della confisca, che determina la successione dello Stato, a titolo particolare, nella titolaritą del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti, a condizione che si tratti di terzi in buona fede, che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro ai fini di prevenzione. (La Corte ha anche precisato che incombe ai terzi, che vantano diritti reali sul bene confiscato, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa che intendono far valere e cioč la tempestiva iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri immobiliari e la sussistenza della buona fede ).