(massima n. 2)
Configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 515 c.p., frode nell'esercizio del commercio, la consegna ad un acquirente di un formaggio diverso per marca da quello richiesto, atteso che la volgarizzazione del marchio, implicante l'attribuzione della unica denominazione a tutti i formaggi similari, anche se prodotti da altre ditte, può dirsi avvenuta solo allorché la società predominante produca un solo tipo di prodotto. (Fattispecie relativa a consegna di formaggio diverso da quello “Auricchio” richiesto, nella quale la Corte ha precisato come la società in questione producesse più tipi del provolone in questione, dolce, piccante, semipiccante, così che dovevasi escludere che nell'uso corrente con la denominazione “provolone Auricchio” si indicasse un solo e specifico tipo di formaggio).