(massima n. 1)
La rinnovazione del licenziamento in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un licenziamento precedente, inficiato da nullitą o comunque inefficace, non č in linea generale preclusa, risolvendosi detta rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando, quindi, l'ipotesi d'inammissibilitą della convalida di negozio nullo (art. 1423 c.c.).