(massima n. 1)
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c., cosicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente dalla attività assertiva delle parti. Qualora, invece, la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento, sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio stante il divieto di pronunciare ultra petita.