(massima n. 1)
A norma dell'art. 1421 c.c. il giudice deve rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto, procedendo all'accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico — giuridico (concernente cioè il fatto costitutivo che si fa valere in giudizio — cosiddetto punto pregiudiziale), — idoneo a divenire giudicato, con efficacia pertanto non soltanto sulla pronunzia finale ma anche (ed anzitutto) circa l'esistenza dei rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda.