(massima n. 1)
La rilevabilitā d'ufficio della nullitā del contratto opera quando si chieda l'adempimento del contratto, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, e non quando la domanda sia diretta a far dichiarare l'invaliditā del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, dovendosi coordinare l'art. 1421 c.c. con l'art. 112 c.p.c., il quale, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea, anche alla luce del nuovo art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di lā delle precise e certe indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di iniziativa officiosa. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di un immobile rilevando d'ufficio che esso era stato stipulato in forma verbale).