(massima n. 1)
Nelle societā di capitali, che sono titolari di distinta personalitā giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente č tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilitā di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilitā degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla societā, la cui validitā, anche nelle ipotesi di nullitā per illiceitā dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla societā stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 c.c.