(massima n. 1)
In tema di prelazione agraria, l'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590 — che richiede determinati requisiti in capo al soggetto che intende esercitare il detto diritto — avendo la finalità di far coincidere, nella stessa persona, per un interesse economico di carattere generale, la qualità di coltivatore diretto con quella di proprietario del fondo sul quale l'impresa agricola viene esercitata, ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguenza che va qualificata azione di nullità per contrarietà a norme imperative (art. 1418, comma primo, c.c.) e non di annullamento, quella diretta a far valere la mancanza, in capo all'acquirente del fondo che ha esercitato il diritto di prelazione, di un requisito posto dalla legge per esercitare la prelazione stessa, sicché, ad essa è legittimato; ex art. 1421 c.c., in via autonoma e diretta, il terzo promittente acquirente del fondo oggetto della prelazione.