(massima n. 1)
Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una societā di assicurazioni a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, č comunque da considerare alla stregua di un atto societario, soggetto alle regole dettate dal legislatore per tal genere di rappresentazione contabile della realtā patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con la conseguenza che esso č soggetto al corrispondente regime di impugnazione, pur con gli adattamenti necessariamente dovuti al fatto che detto bilancio non passa attraverso l'approvazione dell'assemblea dei soci. Da tanto deriva che il socio č legittimato a far accertare direttamente la nullitā del bilancio per contrasto con le norme imperative destinate a disciplinarne la redazione, a tal fine promuovendo un'azione retta dai principi generali desumibili dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c.