(massima n. 1)
Non dà luogo a nullità alcuna — non trovando, nella specie, applicazione il disposto di cui all'art. 292, comma 1, lett. e, c.p.p. — il fatto che l'ordinanza con la quale il tribunale ha deciso su appello in materia de libertate proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. non rechi l'indicazione della data di deliberazione ma solo quella della data di deposito in cancelleria.