(massima n. 1)
In tema di materia di appello avverso le misure cautelari, il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti, stabilito dall'art. 310, secondo comma, c.p.p. per la decisione del tribunale, non č perentorio, ma ordinatorio. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di esso non importa alcun effetto sulla misura cautelare disposta.