(massima n. 1)
La celebrazione del giudizio di applicazione della pena sull'accordo delle parti può avvenire in una qualsiasi delle fasi che si possono aprire dopo quella delle indagini preliminari, a partire cioè dall'udienza preliminare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che rappresenta il momento estremo oltre il quale non è ammissibile il ricorso a quella speciale procedura. Ne discende che il suddetto giudizio appare svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali può avere origine, richiedendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzata nell'ambito di una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette la proposizione. (Nella specie, in cui l'applicazione della pena sull'accordo delle parti era avvenuta nel corso di un giudizio direttissimo, la Cassazione, sulla base delle considerazioni di cui in massima, ha ritenuto che l'eventuale nullità del giudizio direttissimo — prospettata quale effetto della nullità della convalida dell'arresto in flagranza, che costituisce uno dei presupposti di tale rito — fosse irrilevante essendo stata la sentenza impugnata emessa appunto a seguito del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti).