(massima n. 1)
In tema di promessa del fatto di un terzo l'impegno del promittente si esaurisce nell'indurre il terzo ad obbligarsi o compiere il fatto promesso. In caso di rifiuto del terzo può, nei confronti del promittente, emettersi condanna al pagamento di un indennizzo, ma non una pronunzia di adempimento specifico o di risoluzione del contratto che il terzo abbia ricusato di stipulare o di eseguire.