(massima n. 1)
Nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall'ars. 1381 c.c., l'obbligo assunto dal promittente verso il promissario è quello di adoperarsi perché il terzo si obblighi a fare o faccia ciò che il promittente medesimo ha promesso alla propria controparte, ed il rifiuto del terzo di assumere l'obbligazione o di compiere il fatto oggetto della promessa (i quali debbono avere specificità e concretezza di contenuto) non libera il promittente, il quale è tenuto ad indennizzare il promissario. Tale indennizzo per l'inadempimento dell'obbligazione del promittente — la quale, in difetto di determinazione di termine, è immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183, primo comma, c.c. — differisce dall'ordinario risarcimento del danno e pertanto la sua liquidazione, attesa anche la mancata determinazione di appositi criteri, non può che essere equitativa.