(massima n. 2)
In tema di debiti ereditari, sia l'art. 752 cod. civ., che concerne i rapporti tra coeredi, sia l'art. 754 cod. civ., in base al quale i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, sono, anche tacitamente, derogabili dagli eredi e non impediscono che un solo coerede assuma l'obbligo di adempiere l'intero debito.