(massima n. 1)
Il principio, proprio del recesso unilaterale previsto nell'art. 1373 c.c. - in base al quale, eccezion fatta per i contratti a esecuzione continuata e periodica, la facoltà di recedere non può essere esercitata quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione - non è applicabile al cosiddetto «recesso» che trova il suo presupposto e la sua giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte, il quale non è eliminato «in radice» da una parziale esecuzione del contratto. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che il versamento della caparra implicava la natura preliminare del contatto di vendita).