(massima n. 1)
Spetta al giudice di merito, nella sua motivata discrezionalitą, la scelta tra la concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena, cioč tra una pronuncia definitivamente liberatoria, fondata su un sicuro affidamento sulle doti naturali di autorecupero dell'imputato, ovvero l'irrogazione di una pena sospesa, ritenuta pił idonea, per la possibilitą di revoca del beneficio, a rafforzare il presuntivo proposito di ravvedimento.