(massima n. 1)
Se è vero che, fin quando non si sia formato il consenso per il contratto definitivo o non sia passata in giudicato la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., il contratto preliminare non si può considerare eseguito, peraltro, quando la parte interessata chiede giudizialmente la pronuncia ex art. 2932 c.c. offrendo anche il dovuto prezzo e gli accessori, ha inizio l'iter che conduce all'esecuzione del preliminare, e, perciò, sussiste quel principio di esecuzione che impedisce alla controparte l'esercizio della facoltà di recesso eventualmente a suo favore.