(massima n. 1)
Il recesso unilaterale convenzionale dal contratto, previsto in via generale dall'art. 1373 c.c., è diverso dal recesso legale disciplinato dall'art. 1898 in tema di assicurazione, il quale contiene una disposizione inderogabile solo a vantaggio dell'assicurato, come stabilisce l'art. 1932 dello stesso codice. Al recesso convenzionale non può quindi essere applicata la disciplina del predetto recesso legale, in quanto le norme che limitano la libertà contrattuale, qualora siano dichiarate inderogabili, costituiscono eccezioni rispetto ai principi generali, e non si applicano oltre i casi previsti (art. 14 delle preleggi).