(massima n. 1)
Quando l'originaria contestazione non consenta l'applicazione di una causa di estinzione del reato (nella specie, amnistia), ma la possibilità di questa applicazione venga a profilarsi come conseguenza dell'eventuale riconoscimento di un'attenuante e del giudizio di equivalenza o prevalenza di questa rispetto all'aggravante contestata, il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato se non si sia prima pronunciato sull'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e sulle circostanze aggravanti ed attenuanti. L'anzidetta regola deve essere osservata tanto nel caso di attenuanti specifiche, quanto — ed a maggior ragione — nel caso in cui l'operatività della causa di estinzione si profili come conseguenza della eventuale applicazione delle attenuanti generiche, che secondo la configurazione della legge hanno il significato ed il valore di cause di attenuazione della pena, e non possono quindi operare se non sul presupposto di un giudizio affermativo della colpevolezza.