(massima n. 1)
I provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autoritą di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione.