(massima n. 1)
In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, č vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto č inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto.