(massima n. 1)
Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, si sia formato, quale esito del giudizio di primo grado, il giudicato sull'opposizione e il processo sia proseguito esclusivamente in ordine alla domanda riconvenzionale, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione.