(massima n. 1)
La declaratoria di nullitą della societą di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, sicchč la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.