(massima n. 1)
La relazione di stima richiesta dall'art. 2343 cod. civ. per il conferimento di beni in natura in una societā di capitali non č necessaria qualora il loro trasferimento trovi causa in un atto di scissione parziale in favore di societā personale, non rilevando, in siffatta ipotesi, l'esigenza, tutelata da quella norma, di verificare l'effettiva esistenza della garanzia del capitale sociale indicato nelle societā di capitali destinatarie del predetto conferimento; in tal caso, pertanto, č sufficiente l'allegazione di una situazione patrimoniale delle societā partecipanti all'operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio.