(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, cod. civ., spettante al coltivatore diretto e non all'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la qualifica di "coltivatore diretto" si desume dalla disciplina di cui agli artt. 1647 e 2083 cod. civ., sicchč l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, attivitā con la quale č compatibile quella di allevamento del bestiame solo qualora quest'ultima si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo.