(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, č solo irregolare, e non affetto da inesistenza o nullitā, l'atto di pignoramento presso terzi in cui l'intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose da lui dovute al debitore esecutato appaia proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, tenutovi ex art. 543, secondo comma, n. 2, c.p.c.