(massima n. 1)
In caso di azione per il risarcimento dei danni, l'attore, ove abbia chiesto, alternativamente, la condanna generica o quella integrale, può limitare la propria pretesa alla sola pronuncia sull'"an debeatur", senza necessità del consenso del convenuto, il quale, peraltro, può chiedere, in via riconvenzionale, che l'accertamento della responsabilità si estenda al "quantum debeatur", onde verificare l'insussistenza del danno.