(massima n. 1)
In tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalitą nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento č necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positivitą parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; č, pertanto, sindacabile in sede di legittimitą la motivazione di tale percorso logico-giuridico quando siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o pił fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione a danni da incendio di un immobile, aveva escluso che la causa dello stesso potesse essere individuata in un fenomeno di autocombustione del fieno ammassato dai convenuti in altro locale del medesimo edificio andato a fuoco, senza esplicitare le ragioni della pretermissione delle risultanze emergenti dagli accertamenti condotti, nell'immediatezza del fatto, sia dei carabinieri che dal comandante dei locali vigili del fuoco, relativi alla presenza, subito dopo lo spegnimento delle fiamme, di fenomeni fermentativi ancora in atto).