(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralitą di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimitą, lo stabilire se l'opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di pił parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche.