(massima n. 1)
La condizione č "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunitā e convenienza, sė da manifestare l'assenza di una seria volontā della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione č collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione č affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontā, pur se la relativa valutazione č rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.