(massima n. 1)
La condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese conseguenti alla sentenza di primo grado - la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontą in essa espressa - per cui esse devono essere liquidate dal giudice di prime cure o, in mancanza, da quello di appello.