(massima n. 1)
Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, ma sia stato instaurato un nuovo giudizio, trova applicazione l'art. 393 cod. proc. civ., secondo il quale la pronuncia della Corte di cassazione conserva effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia stato instaurato con la riproposizione della originaria domanda. Peraltro, detta pronuncia vincola anche il giudice di un diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto.