(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio, successivo alla cassazione della sentenza di appello per violazione del litisconsorzio necessario di natura processuale, determinato dalla chiamata del terzo "iussu iudicis" in primo grado, l'omessa integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilitą dell'impugnazione ex art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., non trovando applicazione l'art. 393 cod. proc. civ., che riguarda esclusivamente la mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine perentorio di cui all'art. 392 cod. proc. civ. ovvero il verificarsi di una nuova causa di estinzione del medesimo giudizio di rinvio.