(massima n. 1)
Gli arbitri indicati nella clausola compromissoria sono anche arbitri della propria "competenza", intesa quest'ultima come "potestas iudicandi", ma un identico potere non č riconoscibile a favore di un ufficio, quale č la camera arbitrale, che č un ente impersonale non confondibile con gli arbitri e che ha il potere di nomina di questi ultimi, ma non anche di prendere decisioni, tanto meno sulla competenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, il quale lamentava la violazione della clausola compromissoria, che prevedeva l'arbitrato della camera arbitrale interprofessionale, pretendendo che questa stessa camera avesse validamente declinato la sua competenza a favore della camera dei lavori pubblici, quando oltretutto la camera arbitrale si era limitata soltanto ad un parere in tal senso e per mezzo del suo segretario).