(massima n. 3)
È inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, stante il giudicato implicito formatosi sulla pronuncia di merito, ove la questione non sia stata sollevata nei gradi anteriori di giudizio. (Nella specie, la Suprema Corte ha osservato che comunque, in materia di edilizia economica e popolare, sull'esclusione del socio per morosità decide il giudice ordinario e non la Commissione Regionale di Vigilanza di cui all'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, vertendosi in tema di diritti soggettivi e non del perseguimento di interessi pubblici, caratterizzato da potere discrezionale e da interessi legittimi).