(massima n. 1)
Perché operi la compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., č necessario che vi sia reciprocitā di posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti; ne consegue che č illegittima la compensazione operata da una banca tra un proprio credito ed il debito di un Comune del quale la stessa banca gestisca il servizio di tesoreria.