(massima n. 1)
Per aversi condizione meramente potestativa č necessario che l'efficacia del negozio sia rimessa al mero arbitrio di una delle parti, indipendentemente da ogni fattore obiettivo o subiettivo capace di orientare la scelta in un determinato senso. Tale situazione, che si risolve praticamente nella effettiva negazione di ogni vincolo, non ricorre quando, a carico di colui che abbia impedito l'effetto finale del negozio (e che si pretenda titolare della potestā di disporre di detto effetto) sia previsto il pagamento di una penale avente funzione di liquidazione forfettaria del danno.