Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16256 del 27 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottoscrizione apposta non in calce al documento, bensì a margine dello stesso fa presumere, in mancanza di prova contraria, l'espressione di una volontà di adesione della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta.

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