(massima n. 1)
Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata non implica soltanto la pronuncia favorevole sulla qualificazione giuridica esposta dall'attore a sostegno della stessa, ma comporta anche un preciso accertamento dei fatti, alternativo a quello posto a fondamento della domanda principale. Ne consegue che l'attore parzialmente vittorioso, per evitare la formazione del giudicato, deve formulare impugnazione avverso l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandola all'accoglimento del gravame sulla domanda principale, in quanto solo in tal modo può ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza dei fatti costituenti le ragioni della pretesa subordinata accolta, incompatibile con quella principale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha affermato che l'attore, rigettata la domanda principale di "negatoria servitutis" ed accolta la domanda subordinata di riduzione in pristino per aggravamento della servitù, aveva l'onere di impugnare in via condizionata tale ultima statuizione, incompatibile con l'assunta inesistenza di diritti altrui sul fondo).