(massima n. 1)
Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 c.p.c. non determina la nullitą del pignoramento ma esclusivamente delle attivitą eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilitą del debitore di far valere tale nullitą con l'opposizione agli atti esecutivi.